Notizie Radicali
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  lunedì 04 aprile 2005
 Direttore: Gualtiero Vecellio
La peste italiana. Regionali 2010: le prove della negazione del diritto di voto. Una illegalità che si consuma impunemente ogni giorno…

di a cura di Fai Notizia

In Italia è letteralmente scomparsa la democrazia. Lo Stato di diritto non esiste, ovunque le leggi sono violate con la complicità delle istituzioni. Anche presentarsi alle elezioni, è ormai diventato un privilegio di pochi partiti. A 8 giorni dal termine del deposito delle firme i cittadini italiani non sono stati in nessun modo informati delle modalità del procedimento elettorale, né del loro diritto di sottoscrivere le liste di candidati.

 

200mila persone (cancellieri di tribunale, giudici di pace, notai consiglieri ed assessori comunali e provinciali, i funzionari di Comuni e Province), cui la legge affida la funzione di autenticare le firme, non sono stati neanche informate del loro potere-dovere di farlo. L’onere della raccolta firme, nato per arginare le candidature temerarie e le liste senza rappresentatività, è diventato uno strumento per impedire l’accesso alle elezioni di quelle forze politiche che vivono fuori dal recinto partitocratico. A causa di una vera e propria azione di sabotaggio della parità di condizione e di accesso agli strumenti democratici e d'informazione, presentarsi alle elezioni è ormai diventato un privilegio di pochi partiti rappresentati in Parlamento e nelle assemblee regionali.

In questo dossier sono elencate le violazioni di legge e i sabotaggi che hanno caratterizzato questa prima fase del procedimento elettorale per il voto del 28-29 marzo, raggruppate secondo tre aspetti:

1.    La manipolazione delle leggi elettorali

2.    L’incertezza delle regole

3.    La negazione dei diritti dei cittadini nella fase di presentazione delle liste

I) La manipolazione delle leggi elettorali a campagna in corso

Negli ultimi 3 anni le elezioni tenutesi in Italia sono state caratterizzate dalla modifica delle leggi elettorali a campagna elettorale già avviata.

È successo alle politiche del 2006 (legge nº 270 del 21 dicembre 2005 , voto il 9 e 10 aprile 2006), alle europee del 2009 (legge 20 febbraio 2009, n. 10, voto il 6 e 7 giugno 2009), sta accadendo di nuovo alle regionali 2010.

Tutto ciò mentre il Consiglio d’Europa, con una dichiarazione approvata nella sessione del 13 maggio 2004 dal Comitato dei Ministri degli esteri –ivi compreso il rappresentante del Governo italiano- ha ritenuto essenziale, per considerare le elezioni corrette e democratiche , il rispetto della seguente regola: "gli elementi fondamentali del diritto elettorale non devono poter essere modificate nell'anno che precede le elezioni"*

Per le elezioni Regionali 2010 sei leggi elettorali sono state cambiate a meno di un anno dal voto

§  Calabria: Legge regionale n. 4 del 6 febbraio 2010

§  Basilicata: Legge regionale n 3 del 19 gennaio 2010, modificata il 4 febbraio

§  Umbria: Legge regionale n. 2 del 4 gennaio 2010

§  Toscana: Legge regionale n.50 del 5 agosto 2009

§  Piemonte: Legge regionale n.21 del 29 luglio 2009

§  Campania: Legge regionale n. 4 del 27 marzo 2009

§  Puglia: sino alla fine di gennaio non c’era certezza sulla modulistica per la raccolta firme

II) L’incertezza delle regole sulla raccolta firme e la presentazione delle liste

In molte Regioni, sino a meno di un mese dal termine per il deposito delle Liste per le prossime elezioni Regionali, è stato impossibile raccogliere le firme per la presentazione delle liste di candidati a causa di una gravissima incertezza delle regole sugli adempimenti necessari.

La normativa nazionale –così come gran parte delle normative regionali- prevede che da 180 giorni prima delle votazioni sia possibile iniziare la raccolta delle firme sulle liste di candidati, su moduli conformi alle indicazioni del Ministero dell’interno o su quelli predisposti dalle Regioni che hanno adottato delle proprie leggi elettorali.

Ciò è accaduto nelle seguenti Regioni:

§  Calabria: la legge elettorale del 6 febbraio 2010 ha modificato il numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste provinciali, rendendo inutilizzabili le firme sin qui raccolte.

§  Puglia: fino a gennaio 2010 non erano stati predisposti i moduli né per la raccolta delle firme né per l’accettazione dei candidati

§  Campania: solo a partire dal 1 febbraio è stato possibile avere i modelli ufficiali per l’accettazione di candidatura e la presentazione delle liste

§  Umbria: a causa della legge elettorale approvata il 4 gennaio 2010, sino alla fine del mese non è stato possibile raccogliere le firme per la mancanza di qualsiasi indicazione specifica relative alla procedura per la raccolta delle firme

§  Basilicata: a causa della legge elettorale approvata il 14 gennaio 2010 e poi di nuovo modificata per evidente incostituzionalità, sino ai primi di febbraio non è stato possibile raccogliere le firme per la mancanza di indicazioni relative al numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste provinciali nonché alla procedura per la raccolta delle firme

§  Marche: La legge elettorale regionale vieta la raccolta firme sino a quando non vengono convocati i comizi elettorali, ovvero solo 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle candidature

III) La negazione dei diritti dei cittadini nella fase di presentazione delle liste

Ciò premesso, anche il solo tentativo di presentarsi alle elezioni è stato nei fatti sabotato sino a oggi. L’onere della raccolta firme, nato per arginare le candidature temerarie e le liste senza rappresentatività, è diventato uno strumento per impedire l’accesso alle elezioni di quelle forze politiche che vivono fuori dal recinto partitocratico. In Inghilterra, ad esempio, si paga una semplice cauzione.

A fronte delle 160 mila sottoscrizioni, autenticate e certificate, complessivamente necessarie per presentare le Liste di candidati alle elezioni regionali, è praticamente impossibile raccogliere legalmente le firme per una forza politica priva di consiglieri comunali e provinciali.

Infatti:

§  I cittadini italiani non sono stati in nessun modo informati delle modalità del procedimento elettorale ne del loro diritto di sottoscrivere le liste di candidati

§  200 mila persone, cui la legge affida la funzione di autenticare le firme, non sono state neanche informate del loro potere-dovere di farlo.

§  Comuni, Province, Tribunali e Procure non hanno predisposto ed organizzato un servizio pubblico di autenticazione, che la legge prevede possa svolgersi anche al di fuori degli uffici comunali

§  Il 75% dei Comuni non si è dotato della PEC (posta elettronica certificata), obbligatoria dal 30 giugno 2009, e ciò ha impedito alla Lista Bonino-Pannella di inviare a costi ridotti e tempestivamente le liste provinciali da far sottoscrivere ai cittadini ( inviate a costi elevati mezzo corriere)

La Lista Bonino-Pannella ha in tutti i modi interessato le istituzioni competenti:

§  26 gennaio: lettera al Ministro Maroni ed al Ministro Alfano con cui si chiedeva un intervento per garantire la regolarità della fase di raccolta firme, informando tramite la RAI i cittadini ed assicurando il servizio pubblico di autenticazione di cui si denunciava l’assenza

§  26 gennaio: lettera ai Presidenti dell’ANCI e dell’UPI per chiedere di provvedere affinchè i comuni mettessero a disposizioni gli autenticatori

§  7 febbraio: diffida alla società RAI, al CDA, al DG ed ai direttori dei telegiornali nazionali e regionali, chiedendo che i cittadini fossero informati della procedura elettorale e del loro diritto di sottoscrivere le liste, con l’indicazione degli orari di apertura delle segreterie comunali

* Legge numero 43 del 1995, articolo 4, “In ogni regione ove si svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono assicurare agli elettori di qualunque comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra".

 

 

 

 

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